Desideriamo richiamare la vostra attenzione sulle norme vigenti in Svizzera in materia di schede di sicurezza (SDS):
- Lingua: almeno tedesco, francese o italiano. Inglese possibile previo accordo con il grossista di materiale elettrico.
- Il produttore è responsabile dell'aggiornamento delle schede di sicurezza.
- Per i prodotti fabbricati in Svizzera, il produttore deve preparare una scheda di sicurezza svizzera.
- Per i prodotti fabbricati all'interno dell'UE, l'importatore/distributore svizzero deve redigere una scheda di copertura per la scheda di sicurezza esistente. I casi sono due:
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- Se il produttore UE ha un distributore in Svizzera (= fornitore ELDAS), questi (il distributore CH) deve creare la scheda di sicurezza. Non esiste alcun obbligo legale per i produttori dell'UE di produrre una scheda di sicurezza CH. L'obbligo spetta sempre all'importatore CH, cioè in questo caso al distributore CH.
- Se il grossista elettrico ELDAS® acquista direttamente dal produttore UE, è l'importatore e deve quindi redigere la scheda di copertura.
- Per i prodotti fabbricati al di fuori dell'UE e della Svizzera (ad esempio negli Stati Uniti), è necessaria una scheda di sicurezza svizzera. Questa scheda di sicurezza viene preparata dal distributore svizzero (fornitore ELDAS) o dal grossista svizzero, a seconda dell'importatore dei prodotti.
- Le SDS svizzere hanno requisiti specifici per paese per i capitoli 1, 7, 8, 13 e 15, che devono essere indicati sulla SDS di ogni prodotto commercializzato o venduto in Svizzera (sulla SDS stessa o sulla pagina di copertina).
Guida "La scheda di dati di sicurezza in Svizzera conformemente all'Ordinanza sui prodotti chimici stato 1 maggio 2022"