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Il regolamento europeo sulle sostanze chimiche (CE) n. 1906/2007 REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals) è entrato in vigore il 1º giugno 2007. Questo regolamento ha come scopo una migliore protezione dell'uomo e dell'ambiente da eventuali rischi risultanti dalla manipolazione di prodotti chimici e un’accresciuta conoscenza dei pericoli e rischi ad essi legati.
L'articolo 33 del regolamento REACH disciplina gli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento e nei confronti del consumatore. Questo è il caso quando un prodotto contiene sostanze che danno adito a un particolare livello di preoccupazione (Substances of Very High Concern, SVHC), ai sensi dell'allegato XIV del regolamento REACH, con una percentuale in peso > 0,1 %.
All'interno della catena di approvvigionamento, tutti gli attori a valle devono essere informati.
Su richiesta del consumatore, l'azienda è tenuta a fornire informazioni scritte entro 45 giorni.
Le direttive UE dettagliate e l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti sono disponibili ai link seguenti:
Le dichiarazioni fornite dai fornitori ELDAS® sono disponibili al seguente link: Informazioni sui fornitori